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DOMENICA 19 MAGGIO 2024
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Rubrica Principi contabili
 Notizie flash - Principi contabili  
Le novità dell'ultimo decreto correttivo ai principi contabili in materia di progettazione e fondo pluriennale vincolato

Il D.M. 1° marzo 2019, recentemente pubblicato sul sito istituzionale di Arconet, modifica la disciplina concernente la costituzione del fondo pluriennale vincolato e la contabilizzazione delle spese di progettazione.
 

In base a quanto disposto dal D.M. 1° marzo 2019, il fondo pluriennale vincolato potrà essere attivato, in mancanza di impegno di spesa, oltre che nei casi già attualmente consentiti, anche solo in presenza di una progettazione che abbia raggiunto uno dei livelli successivi al minimo e purché siano state formalmente avviate le relative procedure di affidamento.

Più tempo per riprogrammare i ribassi d'asta, che potranno restare nel fpv fino al secondo anno successivo alla stipula del contratto (oggi il count down parte dall'aggiudicazione). Più in generale, è alla stipula che si ricollega il nascere dell'obbligazione giuridicamente perfezionata.

Il decreto modifica anche la sequenza gius-contabile delle spese di investimento nel seguente modo:

- per le opere di importo pari o superiore a 100.000 euro occorrerà provvedere, innanzitutto, a finanziare la progettazione, poiché solo dopo aver validato il primo livello sarà possibile inserirle nel programma triennale e quindi metterle a bilancio. La progettazione potrà essere spesata a titolo II solo se l'opera è già prevista nel Dup con le relative fonti di finanziamento, diversamente occorrerà utilizzare risorse correnti;

- per le opere di importo inferiore lo stanziamento delle spese di realizzazione potrà essere contestuale a quello della progettazione.

Da notare che il correttivo amplia la possibilità di utilizzare il fpv anche per le sole spese di progettazione. Esso dispone che, alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, non ancora impegnate, possono essere interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

 

Consulta, in particolare, sullo stesso argomento:

 

"Semplificati i lavori a bilancio"

 

 
Fonte: Contabilità finanza e tributi n. 229 del 19/03/2019
Autore: Matteo Barbero
 
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